La firma di un progetto edilizio per la costruzione di una casa è un passaggio fondamentale e regolato con precisione dalla normativa italiana. L’obiettivo della legge è garantire che la progettazione e la realizzazione delle opere rispondano a standard di sicurezza, efficienza e rispetto delle regole urbanistiche e tecniche. Comprendere chi ha davvero il diritto e l’obbligo di firmare un progetto di questa portata è essenziale sia per i privati cittadini che per i professionisti del settore.
Quali sono le figure abilitate alla firma?
In primo piano troviamo tre principali categorie di professionisti coinvolti nella progettazione di un edificio civile:
- Architetti: Sono gli specialisti della progettazione architettonica e urbanistica. Possono firmare tutto ciò che concerne l’aspetto estetico, funzionale e distributivo dell’edificio, oltre a seguire gli adempimenti presso gli uffici tecnici.
- Ingegneri civili (ramo edile, strutturale): Hanno competenze che spaziano dal calcolo strutturale alla sicurezza sismica e all’impiantistica. Possono firmare progetti per qualsiasi tipo di edificio, anche complessi o soggetti a norme particolari.
- Geometri: Sono autorizzati a progettare e firmare progetti di edifici civili di modesta entità (generalmente case unifamiliari o bifamiliari fino a un certo numero di piani e superficie). Devono essere iscritti all’Albo dei Geometri della provincia di riferimento e abilitati tramite il superamento dell’esame di Stato geometra.
Solo i professionisti abilitati e iscritti ai rispettivi Albi o Ordini professionali possono apporre la propria firma su un progetto: questa è una garanzia sia per la committenza sia per la collettività, poiché implica il rispetto delle norme vigenti.
Limiti e specificità delle competenze
La dimensione e la complessità dell’intervento edilizio incidono in modo decisivo sulla scelta del professionista abilitato a firmare:
- Progetti complessi, come quelli riguardanti palazzi, edifici pubblici e strutture con particolari requisiti di sicurezza, devono essere sempre firmati da un ingegnere o da un architetto.
- In casi meno complessi, come l’edilizia residenziale “leggera” (abitazioni fino a un numero limitato di piani e cubatura), è previsto che anche il geometra abilitato possa redigere e firmare il progetto, a condizione che rientri nei limiti di legge.
È importante sottolineare che un professionista non abilitato e non iscritto all’Albo di competenza può sì occuparsi in modo materiale della realizzazione del progetto, ma la sua firma non ha valore legale. Questo comporta gravi rischi: i documenti non possono essere trasmessi agli uffici pubblici (come Catasto o Genio Civile) e l’intervento edilizio rischia di essere classificato come “abusivo”. Inoltre, eventuali danni o vizi costruttivi non potranno essere imputati dal committente al professionista privo di abilitazione, con serie conseguenze legali e pratiche.
Quando il geometra può firmare?
Il geometra può firmare esclusivamente progetti che rientrano nella sua competenza stabilita dal regolamento: principalmente si tratta di edifici rurali, case monofamiliari o plurifamiliari fino a un certo limite di piani e cubatura. Ogni intervento che vada oltre (ad esempio strutture complesse, grandi palazzine o opere pubbliche) deve vedere coinvolto un ingegnere o un architetto come firmatario. Il geometra svolge comunque un ruolo importante nella direzione lavori, nella contabilità e nelle pratiche catastali.
Perché la firma del geometra sia valida deve essere assolutamente abilitato (cioè aver conseguito l’abilitazione professionale tramite l’Esame di Stato) e iscritto regolarmente all’Albo.
L’importanza della firma per le pratiche edilizie e digitali
Nel caso di una nuova casa, la firma del progetto non è solo una formalità: rappresenta l’assunzione di responsabilità da parte del professionista riguardo la sicurezza, la conformità e la qualità dell’opera. Con la digitalizzazione delle procedure, oggi la firma avviene nella maggior parte dei casi in modalità digitale: questo consente di presentare tutte le principali pratiche online presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), tra cui il permesso di costruire, la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la comunicazione di inizio lavori, la dichiarazione di fine lavori e altri documenti tecnico-amministrativi.
Solo un professionista abilitato può firmare digitalmente questi documenti in maniera valida e presentarli agli uffici comunali o regionali per ottenere i permessi necessari. Il committente che si affida a un tecnico senza abilitazione rischia, oltre alle sanzioni, anche la nullità delle pratiche presentate.
Casi particolari: impianti
Un discorso a parte lo meritano i progetti degli impianti tecnologici (elettrici, termici, idraulici), per i quali la normativa specifica (ad esempio il DM 37/2008) distingue tra casi ordinari — dove può essere sufficiente la firma del responsabile tecnico dell’impresa installatrice — e casi complessi o soggetti a particolari vincoli di sicurezza, dove è richiesta la firma di un ingegnere iscritto all’albo.
Sanzioni e rischi per le firme non autorizzate
Affidare la realizzazione di un progetto edilizio a soggetti non abilitati comporta serie conseguenze legali:
- I lavori vengono considerati abusivi e soggetti a sospensione o demolizione.
- Non è possibile ottenere permessi e titoli abilitativi validi.
- Gli eventuali vizi costruttivi o i danni strutturali non sono legalmente imputabili al professionista non abilitato, lasciando il committente scoperto da ogni tutela.
- La compravendita successiva, la richiesta di mutuo o la regolarizzazione catastale divengono praticamente impossibili.
Da tutto ciò emerge una regola aurea: la firma del progetto di una casa è esclusivo appannaggio di professionisti abilitati, i quali garantiscono il rispetto di tutte le norme vigenti e offrono certezze legali, amministrative e tecniche. Scegliere figure abilitate e iscritte agli albi di riferimento significa evitare rischi e tutelarsi in ogni fase del processo edilizio.